Statuto in vigore dal 1 gennaio 2013

1 – È costituita un’associazione denominata S.C.I.R.A. ITALIA.

2 – Scopo dell’associazione è lo sviluppo e la promozione su tutto il territorio nazionale della pratica dello sport della vela in genere e della classe “Snipe” in particolare. Per il raggiungimento dei propri fini, l’associazione coordina in via esclusiva l’attività sportiva e velica delle imbarcazioni della classe “Snipe” a livello zonale, nazionale ed internazionale; tiene rapporti con la Federazione Italiana della Vela e con le altre organizzazioni di classe; sovraintende alla organizzazione delle regate su tutto il territorio nazionale; aderisce alla S.C.I.R.A. INTERNAZIONALE che rappresenta in esclusiva in Italia; coordina l’attività velica internazionale degli equipaggi italiani della classe “Snipe”; tiene i rapporti con le organizzazioni nazionali della classe “SNIPE” negli altri paesi; etc.

3 L’associazione ha sede presso il domicilio fiscale del Segretario in carica.

4 – Possono far parte dell’associazione:
– le persone fisiche e giuridiche proprietarie di imbarcazioni della classe “Snipe” (soci proprietari);
– le persone fisiche e giuridiche che pur non essendo proprietari di imbarcazioni della classe “Snipe” intendono partecipare ovvero sono altrimenti interessati all’attività organizzata e coordinata dall’associazione (soci non proprietari).
La qualità di socio ha durata annuale e cessa in ogni caso con il 31 dicembre di ogni anno.
L’iscrizione e/o il rinnovo dell’iscrizione dell’associazione comporta l’accettazione del presente statuto.
Non è consentito il recesso anticipato rispetto alla scadenza annuale del 31 dicembre.

5 – Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea (che può essere ordinaria o straordinaria);
– il Segretario Nazionale;
– i Capitani di Flotta;
– il Collegio dei Probiviri.

6 – L’Associazione è organizzata attraverso flotte. Per poter partecipare alle attività sia sportive (per esempio, partecipazione a regate) che organizzative dell’Associazione ciascun socio, proprietario e non, deve essere iscritto ad una flotta ed essere in regola con in contributi associativi annuali.
Una flotta deve essere costituita da almeno tre soci proprietari e tre soci non proprietari che siano in regola con i contributi associativi. Ciascuna flotta con il voto dei soci proprietari e non elegge il proprio Capitano di flotta che può essere socio proprietario o meno ma che, in ogni caso, deve appartenere alla medesima flotta.
La costituzione di una nuova flotta può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno. Il diritto di voto è efficace sei mesi dopo la sua costituzione.
La costituzione delle flotta deve risultare da un verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i soci, proprietari e non, che aderiscono alla medesima dal quale risulti il nome e la sede della flotta, la nomina del Capitano di flotta e dello stazzatore, quest’ultimo potrà essere un socio anche non aderente alla flotta. Copia del verbale di costituzione dovrà essere trasmesso alla segreteria nazionale entro trenta giorni dalla data del verbale di costituzione con raccomandata o flusso informatico (email).
Ove per qualsiasi motivo il numero degli aderenti alla flotta dovesse scendere al di sotto del limite minimo previsto dallo Statuto, la flotta dovrà provvedere a ricostituire il numero minimo dandone comunicazione al segretario nazionale. Il Capitano di una flotta scesa sotto il numero minimo di soci e/o barche richiesto dal presente Statuto perde il diritto di voto. Il diritto di voto è riacquisito sei mesi dopo l’eventuale ritorno al numero minimo di soci e/o barche. La mancata ricostituzione entro il 30 giugno del numero minimo degli aderenti alla flotta determina la scioglimento della flotta stessa, con obbligo per i soci di aderire ad altra flotta già esistente, ovvero di costituire una nuova flotta nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto. Lo scioglimento sarà escluso solo nel caso in cui la flotta, il cui numero di aderenti sia sceso al di sotto del limite minimo previsto dallo Statuto, sia l’unica con sede nell’ambito della sua provincia; tale flotta perderà però il diritto di voto fino a sei mesi dopo la ricostituzione del numero minimo.

7 – Spetta ai Capitani di Flotta raccogliere i contributi associativi annuali dei soci proprietari e non proprietari aderenti alla flotta, trasmettendo il tutto al segretario nazionale entro il 30 giugno di ciascun anno. Entro il mese di marzo di ogni anno pari il Capitano di Flotta convoca un’assemblea di Flotta elettiva in cui viene confermato o eletto il nuovo capitano di flotta e confermato o nominato lo stazzatore di flotta. Il verbale dell’assemblea elettiva sarà trasmesso al Segretario nazionale entro 30 giorni. Per le eventuali adesioni di nuovi soci successivamente al 30 giugno, i Capitani di flotta dovranno trasmettere i dati ed i corrispettivi contributi associativi entro trenta giorni dall’adesione del nuovo socio. Spetta inoltre al Capitano di flotta di organizzare l’attività della propria flotta nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e della S.C.I.R.A. Internazionale.

8 – L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
È competenza dell’Assemblea ordinaria:
– discutere e deliberare sulle relazioni del Segretario nazionale sull’attività sociale, determinando gli indirizzi di politica generale e le attività da svolgere in relazione agli scopi istituzionali, fissando, tra l’altro, il calendario dell’attività agonistica della classe;
– discutere e deliberare sui bilanci sociali preventivi e consuntivi, fissando la misura dei contributi associativi;
– eleggere il Segretario nazionale, impartendo direttive vincolanti per l’organizzazione dell’associazione;
– eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
– deliberare su qualsiasi altro argomento che ad essa venga sottoposto dal Segretario nazionale ad eccezione di quelli di competenza dell’Assemblea straordinaria.
È competenza dell’Assemblea straordinaria:
– deliberare le modifiche statutarie;
– deliberare sulle sanzioni proposte a carico dei soci dal Collegio dei Probiviri;
– deliberare sullo scioglimento dell’associazione.

9 – L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Segretario nazionale entro il 30 novembre. Dovrà inoltre essere convocata ogni qualvolta il Segretario nazionale lo ritenga opportuno (preferibilmente in occasione del Campionato Italiano) e quando ne sia fatta richiesta da tanti Capitani di flotta rappresentanti almeno un quarto delle barche iscritte nella stagione in corso, in regola con i contributi associativi.

10 – Alle assemblee possono partecipare tutti i soci anche non proprietari. Tutti i soci anche non proprietari hanno diritto di parola.

10 bis – Il diritto di voto spetta esclusivamente ai Capitani di flotta. Ciascun capitano ha un numero di voti uguale al numero di barche iscritte alla propria flotta. L’esercizio dei diritti assembleari è, a norma dell’art.6 del presente Statuto, subordinato alla regolarizzazione della posizione contributiva di ciascuna flotta, di ciascuna barca e di ciascun socio.

11 – La convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria è indetta dal Segretario nazionale mediante comunicazione elettronica (e-mail) ai Capitani di flotta e almeno quindici giorni prima della data della riunione. Con il medesimo preavviso sarà pubblicatosul sito della classe l’avviso di convocazione che dovrà specificare la data, il luogo e l’ora dell’adunanza e gli argomenti dell’ordine del giorno. Non è prevista la seconda convocazione. Il luogo dell’adunanza (salvo diversa deliberazione dell’Assemblea ordinaria dell’anno precedente) verrà stabilito dal Segretario nazionale nel territorio italiano.
Il socio, laddove previsto nella convocazione, potrà partecipare all’Assemblea Ordinaria o Straordinaria mediante video/tele conferenza e comunicazione videoscritta ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

12 – L’Assemblea ordinaria si considererà regolarmente costituita con la presenza di tanti Capitani di flotta in rappresentanza della metà più uno del numero di barche iscritte nell’anno in corso. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria è necessario il voto favorevole della metà più uno del numero delle barche rappresentate dai Capitani di Flotta come specificato nell’art. 10bis del presente statuto.

13 – Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria è invece necessario il voto favorevole di almeno i due terzi del numero di barche iscritte e rappresentate in assemblea dai Capitani di Flotta in base all’art. 10 bis, in regola con i contributi associativi.

14 – Ai fini delle partecipazione all’assemblea e dell’esercizio del diritto di voto ciascun Capitano di flotta potrà delegare per iscritto un socio anche non proprietario aderente alla propria flotta o, se nessun socio aderente alla propria flotta partecipa all’assemblea, potrà delegare un Capitano di un’altra flotta. Ciascun Capitano di flotta non può comunque rappresentare in Assemblea più di un capitano di altre flotte.

15 – L’Assemblea nomina tra i presenti un Presidente e un Segretario dell’Assemblea. Di ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli associati anche assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

16 – L’associazione è retta ed amministrata da un Segretario nazionale, che ne ha la rappresentanza nei rapporti con i terzi. Il Segretario nazionale dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Segretario nazionale è eletto dall’Assemblea ordinaria dell’associazione e deve essere scelto tra i soci proprietari e non anche non Capitani di flotta residenti stabilmente in Italia. La carica di Segretario nazionale è onoraria. Allo stesso sarà comunque dovuto il rimborso delle spese documentate sostenute per la carica.

17 – Il Segretario nazionale, quale espressione del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere e dare esecuzione ad ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali. Al Segretario nazionale spetta, tra l’altro, il compito di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione; di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea; di proporre la misura dei contributi annuali dovuti dagli associati, che sarà poi determinata dall’Assemblea; al Segretario nazionale spetta poi il compito di provvedere, in conformità alle indicazioni anche nominative dell’assemblea, alla organizzazione dell’associazione, delegando in tutto o in parte le proprie funzioni a soci anche non proprietari, che verranno nominati dal Segretario Nazionale in conformità alle indicazioni anche nominative dell’Assemblea.

18 – Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri (di cui uno con funzioni di Presidente) eletti dall’Assemblea ordinaria tra i soci anche non proprietari dell’associazione. Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni ed è rieleggibile. Ad esso spetta di indagare sui comportamenti dei soci che compromettano o screditino in qualsiasi modo il buon nome dell’associazione ovvero che tenessero una condotta gravemente irregolare verso l’associazione, gli altri soci o verso terzi. Il Collegio dei Probiviri deve riunirsi entro 30 giorni da quando ne sia fatta richiesta scritta dal Segretario nazionale o da almeno tre capitani di flotta che siano in regola con i contributi associativi. La richiesta dovrà contenere l’esposizione dettagliata dei fatti per i quali si sollecita l’intervento del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri, sentite le parti interessate (alle quali dovrà contestare i fatti e dovrà consentire proprie difese anche scritte) ed esperite le indagini ritenute necessarie, ne dovrà riferire all’Assemblea straordinaria presentando per iscritto le proprie conclusioni, che dovranno essere trasmesse ai soci congiuntamente all’avviso di convocazione dell’assemblea. Spetta all’Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all’art. 13 del presente Statuto provvedere sulle conclusioni del Collegio dei Probiviri archiviando la richiesta; ovvero assolvendo le parti coinvolte ovvero ancora, secondo la sua sovrana valutazione, infliggendo, a seconda della gravità dei fatti, la sanzione della deplorazione; della sospensione dall’attività dell’associazione (per un periodo non superiore a 12 mesi); ovvero della radiazione.

19 – La durata dell’associazione è illimitata. L’associazione non potrà essere sciolta che per deliberazione dell’Assemblea straordinaria appositamente convocata da adottarsi con la maggioranza di cui all’art. 13 del presente Statuto.

20 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme del Regolamento della S.C.I.R.A. Internazionale in quanto compatibili.

21 Ciascun Segretario, nell’arco del suo mandato, ha facoltà di proporre all’assemblea dei capitani la nomina di “Soci onorari”, personalità che si sono particolarmente adoperate per il raggiungimento degli scopi dell’associazione. I Soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa.

Questo lo statuto precedente.